Art. 22
RegolamentoCapo III

Art. 22

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In vigore dal 30 giu 1988
1. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione sul merito della domanda, può invitare il richiedente a fornire chiarimenti e ad integrare gli elementi di informazione e di documentazione già in atti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-22