Regolamento›Capo V
Art. 32
In vigore dal 30 giu 1988
1. I programmi operativi che il permissionario è tenuto a presentare ai sensi dell', punto f), sono sottoposti all'approvazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che può chiedere in merito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.
2. I lavori possono essere interdetti, in tutto o in parte, o sottoposti a condizioni particolari se la loro esecuzione è di natura tale da compromettere gli interessi di cui al punto a) dello stesso .
3. Il permissionario non può procedere all'esecuzione dei lavori prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-32