Regolamento›Capo V
Art. 40
In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario che intende svolgere attività esplorative che l'amministrazione ritiene suscettibili di produrre effetti nocivi significativi sull'ambiente, nonché il permissionario che intende effettuare prove di estrazione mineraria in mare, è inoltre tenuto ai seguenti ulteriori adempimenti:
a) Caratteristiche chimiche e fisiche del corpo idrico ricevente.
Indicare le distribuzioni verticali della temperatura, della salinità, dell'ossigeno disciolto, della torbidità, delle sostanze nutrienti (P tot., n. inorg. tot.) e della clorofilla 'à.
Tali parametri dovranno essere valutati attraverso un sistema di stazioni di rilevamento che garantisca la significatività dei dati da rilevare in relazione all'area del permesso ed in particolare al sito delle operazioni.
I rilevamenti dovranno essere condotti su un ciclo annuo con frequenza almeno stagionale ad almeno tre profondità fisse (superficiale, metà colonna ed in prossimità del fondo), nonché nella zona del termoclinio quando presente; in questo ultimo caso dovranno essere rilevati gli stessi parametri anche ad una profondità intermedia tra superfici e termoclinio. Per clorofilla e nutrienti le misure verranno limitate allo strato eufotico e comunque non oltre la profondità di 100 metri.
b) Caratteristiche biologiche.
Indicare le principali biocenosi di fondo e le eventuali coincidenze dell'area interessata e delle aree influenzate con rotte di migrazione o con località di riproduzione, precisandone, ove possibile, la periodicità.
c) Caratteristiche oceanologiche.
Indicare direzione e velocità delle correnti superficiali e profonde e dei venti dominanti ad un livello adeguato a descrivere gli effetti di questi fattori sul tipo di operazioni che si intende compiere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-40