RegolamentoCapo V

Art. 41

In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario non può intraprendere alcuna prova di estrazione mineraria in mare senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che decide di concerto con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dell'ambiente. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini. 2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario presenta alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente, con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del sistema e delle attrezzature di prova nonché della natura, delle finalità, dell'area e della durata della prova. 3. La richiesta deve essere inoltre accompagnata da una specifica relazione contenente la valutazione dell'impatto potenziale della prova nei confronti dell'ambiente, effettuata sulla base di tutti i dati ambientali acquisiti dal permissionario, ed il programma di monitoraggio ambientale da eseguire durante e dopo la prova per il controllo degli effetti sull'ambiente marino interessato dalla prova stessa. 4. L'autorizzazione può essere negata quando la prova è ritenuta suscettibile di produrre effetti nocivi significativi nei confronti dell'ambiente marino. 5. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto d'autorizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-41

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