RegolamentoCapo V

Art. 44

In vigore dal 15 lug 1988
1. Il permissionario è tenuto a registrare in maniera adeguata e con sufficiente dettaglio le operazioni di esplorazione che vengono eseguite sul fondo marino con particolare riferimento ai metodi di raccolta di tutti i dati, alle spese sostenute per l'esecuzione del programma di lavoro, ai profili batimetrici delle aree investigate, alla topografia del fondo marino, alle condizioni meteo-oceanografiche, ai dati relativi all'abbondanza, ai tenori in metalli ed alla estensione areale dei depositi di minerali, ai dati caratteristici del comportamento dei sistemi minerari utilizzati o provati all'impatto sull'ambiente, ed a qualsiasi altra materia che potrà, di volta in volta, essere segnalata dal M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere. 2. Il permissionario deve fornire copia di tali registrazioni, su richiesta dell'amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-44

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