Regolamento›Capo V
Art. 49
In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario è tenuto a denunciare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere ed al Ministero della marina mercantile ogni infortunio verificatosi nello svolgimento delle operazioni in programma e qualunque altro fatto che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni, trasmettendo l'estratto del giornale di bordo che si riferisce al fatto occorso.
2. Ogni altro infortunio che abbia causato lesioni guaribili oltre i tre giorni deve essere annotato nel registro di bordo.
3. Il permissionario è tenuto a denunciare immediatamente alle amministrazioni di cui al primo comma, nonché al Ministero dell'ambiente ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso delle operazioni e che arrechi o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente marino o alle altre attività indicate al punto a) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-49