Regolamento›Capo VI
Art. 53
In vigore dal 30 giu 1988
1. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo che accertino violazioni alle disposizioni di legge, del presente decreto, del decreto di rilascio del permesso o di eventuali prescrizioni imposte al permissionario dall'amministrazione, provvedono a redigerne verbale.
2. Il verbale descrive i fatti e le relative circostanze, indica le disposizioni violate e riporta le dichiarazioni degli interessati e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare tutto ciò che sia stato eventualmente sequestrato.
3. Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto.
In caso di rifiuto a sottoscrivere se ne fa menzione.
4. Il verbale viene altresì redatto in occasione di eventuali accertamenti relativi alla constatazione di infortuni o di incidenti ed eventi straordinari di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-53