RegolamentoCapo VI

Art. 54

In vigore dal 30 giu 1988
1. Per i reati previsti dagli della legge, le amministrazioni che esercitano la vigilanza e il controllo, ciascuna per la parte di propria competenza, trasmettono rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio, centrale o periferico, che ha redatto il rapporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-54

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