Regolamento›Capo VII
Art. 59
In vigore dal 30 giu 1988
1. Il registro di cui all' della legge è istituito presso il M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, con la denominazione di "Registro ufficiale dei fondi marini".
2. Con decreto del Ministro del commercio, dell'industria e dell'artigianato vengono nominati un direttore amministrativo responsabile ed un segretario tecnico del registro.
3. Il registro è costituito da separati atti di registrazione firmati dal direttore generale delle miniere del M.I.C.A. e dal direttore amministrativo responsabile.
4. Ciascun atto di registrazione, regolarmente datato e protocollato, è contraddistinto anche da un numero d'ordine progressivo di registrazione.
5. Il registro è suddiviso in due parti: la prima relativa agli atti di cui al punto a) e la seconda relativa agli atti di cui al punto b) e c) dell' della legge.
6. Nella prima parte del registro vengono annotate anche le domande di cui al capo II del presente decreto e i provvedimenti adottati dall'amministrazione in relazione alle domande di cui al capo I ed al capo II del presente decreto.
7. Il Ministero degli affari esteri comunica al M.I.C.A. Direzione generale delle miniere, le informazioni di cui al punto c) dell' della legge, soggette a registrazione in base agli accordi internazionali esistenti con gli Stati che assicurano la reciprocità.
8. Nella seconda parte del registro vengono anche annotate su specifica richiesta degli interessati, i permessi ed i provvedimenti di proroga, modifica, cessione, rinunzia, revoca e decadenza di permessi rilasciati a nazionali italiani di cui all' della legge, da Stati che assicurano la reciprocità, qualora la registrazione non sia già avvenuta in virtù del comma 7.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-59