Regolamento›Capo VII
Art. 60
In vigore dal 30 giu 1988
1. Ciascuno atto di registrazione contiene l'oggetto della registrazione stessa e tutte le indicazioni, purchè di carattere non riservato, ritenute necessarie per le esigenze di applicazione della legge e del presente decreto, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, con particolare riferimento a quello nei confronti degli Stati che assicurano la reciprocità, nonché per le esigenze di informazione dei nazionali italiani interessati.
2. La consultazione del registro da parte degli interessati è effettuata con le modalità che saranno rese note dal direttore generale delle miniere del M.I.C.A.
3. Copie dei singoli atti di registrazione, autenticate dal direttore amministrativo responsabile o dal segretario tecnico del registro, possono essere affidati agli interessati per il periodo di tempo necessario alla eventuale riproduzione.
4. Copia autentica di ciascun atto di registrazione è trasmessa alle amministrazioni dello Stato interessate.
5. Sulla base degli atti di registrazione relativi alla prima parte del registro, il Ministero degli affari esteri provvede, ove necessario, a fornire le pertinenti informazioni agli Stati che assicurano la reciprocità, nell'osservanza degli obblighi internazionali assunti in proposito dall'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-60