Regolamento›Capo VI
Art. 56
In vigore dal 15 lug 1988
1. Scaduto il termine previsto dal comma 3 dell', l'amministrazione, sentito, ove opportuno, il comitato tecnico consultivo dei fondi marini, può sospendere o imporre modifiche allo svolgimento di una qualsiasi attività condotta dal permissionario in base al permesso, per determinati periodi di tempo o fino a quando il permissionario non abbia ottemperato a specifiche prescrizioni o provveduto a sanare eventuali inadempienze.
2. La sospensione o l'imposizione di modifiche delle attività viene comunicata, in forma scritta, dal M.I.C.A. al permissionario.
La comunicazione indica i motivi, la natura, la decorrenza e la durata della misura adottata.
3. Ove il permissionario provveda a sanare le inadempienze che hanno determinato la sospensione o la modifica dei lavori, il provvedimento può essere revocato.
4. L'amministrazione, dopo aver eseguito i necessari controlli, dà comunicazione al permissionario delle proprie determinazioni.
5. La diffida, nonché la sospensione o la modifica dei lavori non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dall' della legge, o l'inizio delle procedure di decadenza di cui all'.
6. Qualora ricorrano ragioni di urgenza, al fine di prevenire o impedire effetti particolarmente dannosi per l'ambiente marino o di preservare la sicurezza della vita umana e della proprietà in mare, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati con efficacia immediata in deroga alla procedura prevista dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-56