RegolamentoCapo V

Art. 51

In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario è tenuto ad agevolare le visite di sorveglianza e controllo e ad assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per l'esercizio della vigilanza e del controllo delle attività svolte in virtù di un permesso di esplorazione. 2. In particolare il permissionario deve garantire, senza immotivati ritardi, il trasporto dei funzionari addetti alla vigilanza ed al controllo e delle eventuali attrezzature di prova, dalla terraferma alle navi, alle imbarcazioni ed alle installazioni in mare utilizzate dal permissionario stesso, e da queste in terraferma. 3. Il permissionario deve, inoltre, garantire che i predetti funzionari siano convenientemente ospitati a bordo per tutto il tempo necessario a svolgere il proprio compito. 4. In caso di improvviso o temuto pericolo il permissionario deve garantire che venga debitamente considerata ogni ragionevole istruzione data dal funzionario che esercita funzioni di vigilanza e di controllo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-51

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