RegolamentoCapo V

Art. 48

In vigore dal 30 giu 1988
1. Le informazioni, i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che il permissionario è tenuto a fornire all'amministrazione, in relazione alle disposizioni di legge ed al decreto di rilascio del permesso, e che rivestono carattere di riservatezza non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del relativo permesso o della restituzione dell'area alla quale si riferiscono. 2. L'amministrazione ha, peraltro, facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione di risultati di carattere generale derivanti dall'elaborazione collettiva degli elementi medesimi o per l'effettuazione di studi e di ricerche di carattere ambientale, nonché ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-48

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