Art. 7

In vigore dal 25 mar 1988
1. L'art. 34 è sostituito dal seguente: "Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata. - 1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale può autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo