Art. 7
In vigore dal 25 mar 1988
1. L'art. 34 è sostituito dal seguente:
"Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata. - 1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale può autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-7