Art. 3
In vigore dal 25 mar 1988
1. Il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:
"Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantità di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, è stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi è composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-3