Art. 8

In vigore dal 25 mar 1988
1. L'art. 35 è sostituito dal seguente: "Coadiutore del magazziniere. - 1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale. 2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato è esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore. 3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operatore dei coadiutori".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-8

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