Art. 12
In vigore dal 25 mar 1988
1. All'art. 43 è aggiunto il seguente comma:
"È in facoltà dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-12