Art. 14
In vigore dal 25 mar 1988
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori dei magazzini vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni già prestate, adeguandole alle misure stabilite dall'art. 41, nel testo sostituito con l' del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-14