Art. 10
In vigore dal 25 mar 1988
1. L'art. 40 è sostituito dal seguente:
"Dotazione - Cali. - 1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa è costituita da generi di monopolio, nonché da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed è consegnata al magazziniere a titolo di deposito.
2. Il magazziniere è responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo è compreso nel corrispettivo di appalto.
3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantità debbono essere immediatamente presi in carico sui registri.
Di ciò viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-10