Art. 11
In vigore dal 25 mar 1988
1. L'art. 41 è sostituito dal seguente:
"Cauzione. - 1. I gestori dei magazzini prima della immissione in servizio debbono depositare:
a) a garanzia della dotazione loro affidata una cauzione commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della dotazione stessa con un minimo di L. 1.300.000; verificandosi durante la gestione aumento dell'importo della dotazione, anche con più provvedimenti, di non meno di L. 250.000.000, il gestore è tenuto ad adeguare la cauzione nel termine di sei mesi;
b) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 2.000.000.
2. La cauzione può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-11