Art. 9

In vigore dal 25 mar 1988
1. L'art. 36 è sostituito dal seguente: "Conferimento per l'appalto al coadiutore. - 1. Qualora il magazzino si renda vacante l'Amministrazione può autorizzare il coadiutore, in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere l'appalto, a subentrare nel contratto vigente alla data della vacanza per la residua durata ed alle condizioni del contratto stesso. 2. In caso di rinuncia del primo coadiutore il secondo coadiutore, in possesso dell'anzianità di servizio e dei requisiti prescritti, può subentrare nel contratto alle condizioni previste dal comma precedente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-9

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