Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 25 mar 1988
1. All'art. 43 è aggiunto il seguente comma: "È in facoltà dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-12