Art. 2

In vigore dal 25 mar 1988
1. Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti: "Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30. Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-2

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