Art. 5

In vigore dal 28 apr 1988
È in facoltà della commissione di cui al successivo proporre al consiglio giudiziario l'organizzazione del tirocinio, per ciascun uditore, tenendo conto di specifiche esigenze locali quanto alla previsione della concreta successione dei periodi di assegnazione sopra indicati sub 4/ a e 4/ c. Deve invece ritenersi invariabile la collocazione dei periodi sub 4/ b e 4/ d, poiché negli stessi si debbono tenere gli incontri di studio organizzati del Consiglio superiore della magistratura (cfr. ).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-5

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