Art. 3
In vigore dal 28 apr 1988
Scopo del tirocinio ordinario deve essere un calibrato contemperamento fra il completamento dell'istruzione teorica e l'introduzione alla pratica lavorativa, quest'ultima da realizzare con particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche procedurali ed alle questioni di metodo. Il processo di formazione degli uditori deve poi dedicarsi con particolare cura all'affinamento delle necessarie doti di correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-3