Art. 1
In vigore dal 28 apr 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579;
Vista la tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315 e 30 luglio 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta dell'8 luglio 1987;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
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Il Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, destina l'uditore giudiziario, per lo svolgimento del tirocinio, al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, può destinare, all'atto della nomina o successivamente a domanda, al fine di un migliore svolgimento del tirocinio, gli uditori giudiziari, singolarmente o a gruppi, ad uffici giudiziari di città non sede di corte di appello dove esistano almeno due sezioni.
Ai fini di un migliore tirocinio e, in particolare, per l'eventuale compimento di singoli atti o periodi di tirocinio, i magistrati collaboratori di cui al successivo possono affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici non divisi in sezioni.
Gli uditori giudiziari destinati ai sensi del secondo e terzo comma hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative collettive o di gruppo di cui alle presenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-1