Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 apr 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario; Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916; Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579; Vista la tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1977, n. 315 e 30 luglio 1980; Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta dell'8 luglio 1987; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: . Il Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari, destina l'uditore giudiziario, per lo svolgimento del tirocinio, al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, può destinare, all'atto della nomina o successivamente a domanda, al fine di un migliore svolgimento del tirocinio, gli uditori giudiziari, singolarmente o a gruppi, ad uffici giudiziari di città non sede di corte di appello dove esistano almeno due sezioni. Ai fini di un migliore tirocinio e, in particolare, per l'eventuale compimento di singoli atti o periodi di tirocinio, i magistrati collaboratori di cui al successivo possono affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici non divisi in sezioni. Gli uditori giudiziari destinati ai sensi del secondo e terzo comma hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative collettive o di gruppo di cui alle presenti disposizioni.
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