Art. 2
In vigore dal 28 apr 1988
La durata complessiva del tirocinio non può di regola essere inferiore a mesi quindici (escluso il periodo feriale), ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio superiore della magistratura.
Il tirocinio è dapprima "ordinario" e successivamente "mirato".
Il tirocinio "ordinario" ha la durata di mesi dieci. Il tirocinio "mirato" ha la durata di mesi cinque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-2