Art. 4
In vigore dal 28 apr 1988
La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo seguente:
a) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari penali (pretura; P.M. - in subordine G.I.; dibattimento);
b) quindici giorni di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi );
c) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari civili (compresi uffici lavoro e minori);
d) quindici giorni di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi ).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-4