Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 apr 1988
La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo seguente: a) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari penali (pretura; P.M. - in subordine G.I.; dibattimento); b) quindici giorni di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi ); c) quattro mesi e giorni quindici di assegnazione ad uffici giudiziari civili (compresi uffici lavoro e minori); d) quindici giorni di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi ).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-4