Art. 16
In vigore dal 28 apr 1988
I periodi di studio, ricerche, attività pratiche ecc. di cui agli (lettere b e d) e 7 (lettera b) saranno organizzati sia in sede locale, eventualmente per centri di aggregazione, che nazionale.
Sarà cura del Consiglio superiore della magistratura realizzare ogni opportuno coordinamento coi consigli giudiziari per evitare inutili ripetizioni.
L'organizzazione dei periodi in oggetto dovrà avvenire articolando fra loro momenti ed interventi diversi, quali quelli che qui di seguito si elencano a titolo meramente esemplificativo:
seminari e incontri di studio su materie "base";
ricerche su quesiti teorici o teorico-pratici;
discussione di casi pratici;
simulazione di casi pratici;
studio di fascicoli predisposti, discussione di casi pratici e conseguente stesura di atti o provvedimenti (schema di interrogatorio od esame testimoniale; schema di incarico peritale; direttive da impartire alla polizia giudiziaria; rilevamento, irregolarità o nullità processuali; redazione decreti, ordinanze, sentenze, motivi di impugnazione ecc.; in particolare per il settore civile: tecnica dell'interrogatorio libero; rilievo di ufficio di questioni e promozione del contraddittorio; tecnica della conciliazione giudiziale; tecnica delle misure cautelari);
visite finalizzate a mettere gli uditori a conoscenza delle realtà esistenti presso: cancellerie; casellari; uffici corpi reato; nuclei operativi dei Carabinieri e della Polizia di Stato; nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza; uffici di intendenza di finanza e del registro; banche; istituti penitenziari; complessi industriali o fabbriche; uffici degli enti locali, in particolare comunali; dove esistano corpi di funzionari o impiegati con funzioni di polizia giudiziaria (per l'accertamento di violazioni di carattere penale nelle materie di rispettiva competenza: urbanistica, inquinamento, sofisticazioni alimentari, igiene e sanità, ecc.);
teoria e pratica di informatica giuridica e giudiziaria.
Sugli elaborati redatti da ciascun uditore nel corso delle attività suddette, la commissione di cui all' formulerà (sentiti eventualmente i magistrati affidatari volta a volta interessati) tutte le osservazioni che riterrà utili, in vista del parere del consiglio giudiziario.
Quanto agli elaborati redatti in occasione di attività di ricerca o di studio a livello nazionale, le osservazioni di cui al capoverso che precede saranno formulate da un comitato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.
I componenti del comitato suddetto saranno prescelti tra i magistrati collaboratori dei consigli giudiziari, in modo da assicurare una equilibrata distribuzione territoriale, nonché la diversità degli indirizzi culturali e metodologici. Il numero di tali componenti sarà stabilito di volta in volta in base al numero degli uditori, ma in nessun caso potrà essere inferiore a nove.
Tale comitato invierà le osservazioni sugli elaborati alla commissione di cui all' che le trasmetterà al consiglio giudiziario insieme con la relazione redatta dal magistrato collaboratore.
Sia la commissione di cui all', sia il comitato nominato dal Consiglio superiore della magistratura cureranno l'adozione di ogni opportuno criterio volto ad assicurare la genuinità degli elaborati e l'obiettività nella valutazione di essi.
Tutti gli elaborati redatti da ciascun uditore nel corso del tirocinio saranno conservati in un'apposita sezione del suo fascicolo personale fino al conferimento delle funzioni e saranno utilizzati esclusivamente al fine di detto conferimento.
In tale fascicolo saranno anche contenuti gli atti e documenti di cui all' delle presenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-16