Art. 8
In vigore dal 28 apr 1988
Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati collaboratori, forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale include il piano di tirocinio e le relazioni dei magistrati collaboratori () e dei magistrati ai quali i singoli uditori sono stati affidati presso gli uffici giudiziari (); redige la relazione sul conferimento delle funzioni; provvede (anche attraverso la commissione di cui all') all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento per il tirocinio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-8