Art. 10
In vigore dal 28 apr 1988
Della commissione di cui all' fanno parte:
a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti;
b) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell' delle presenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-10