Art. 10

In vigore dal 28 apr 1988
Della commissione di cui all' fanno parte: a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti; b) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell' delle presenti disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo