Art. 13
In vigore dal 28 apr 1988
Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il tirocinio di un gruppo di non più di dieci uditori. A tal fine essi:
1) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla commissione di cui all' per l'approvazione del consiglio giudiziario, che può apportarvi le opportune modifiche;
2) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico svolto presso gli uffici giudiziari;
3) al termine del periodo di tirocinio trasmettono alla commissione di cui all', per l'inoltro al consiglio giudiziario, una relazione sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso singoli uffici giudiziari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-13