Titolo III

Art. 32

In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente: "Responsabilità dei dirigenti. - 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell', sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività. 2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati. 3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito, nei comuni, province e camere di commercio, il parere del segretario generale. 4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività. 5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-32

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