Titolo III

Art. 29

In vigore dal 8 dic 1987
1. Tra i commi 2 e 7 dell' sono inseriti i seguenti: "3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è confermata la tipologia individuata nell' del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi. 4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale. 5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale. 6. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unità superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-29

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