Titolo III

Art. 28

In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente: "Struttura organizzativa. - 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessità o dalle dimensioni delle attività, può essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato: a) settore: unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea; b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia; c) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione di programmazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-28

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