Titolo II

Art. 20

In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo l' è inserito il seguente articolo: " (Permessi retribuiti). - 1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni: per lutto di famiglia: fino a cinque giorni; per nascita di figli: fino a tre giorni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-20

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