Titolo II

Art. 18

In vigore dal 8 dic 1987
1. All' è aggiunto il seguente comma: "4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-18

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