Titolo I

Art. 14

In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell', tra i commi 1 e 3, è inserito il seguente: "2. Le azioni, le modalità e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonché ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unità periferiche o loro insiemi e per aree territoriali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-14

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