Titolo I
Art. 12
In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell' è inserito il seguente comma:
"1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell', specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-12