Titolo IV

Art. 41

In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo il comma 1 dell' sono inseriti i seguenti: "2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali è invece richiesto il titolo, è effettuata per chiamata diretta con le modalità della pubblica selezione, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: RUOLO SANITARIO Profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria. RUOLO TECNICO Profilo professionale: operatori tecnici coordinatori; operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale. Profilo professionale: agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie. 3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-41

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