Titolo IV

Art. 42

In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente; "Requisiti generali di ammissione. - 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonché le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e la validità della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall' della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione. 3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-42

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