Titolo IV
Art. 46
In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente:
"Lavoro a tempo parziale. - 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilità operative.
2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.
3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario è di norma articolato su cinque giorni settimanali.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilità previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attività libero-professionale.
5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio è quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, nè può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio).
6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo già in servizio la possibilità di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.
8. In caso di più opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.
9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di più domande viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita.
10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.
11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-46