Titolo IV
Art. 48
In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente:
"Patronato sindacale. - 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-48