Titolo IV

Art. 47

In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente: "Santo Patrono. - 1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-47

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