Titolo I

Art. 10

In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo l' sono inseriti i seguenti articoli: " (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall' della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' della legge 11 luglio 1980, n. 312. (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all' della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-10

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