Titolo III

Art. 27

In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente: "Organizzazione del lavoro. - 1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione è demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali. 2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti. 3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno: a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all': b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo"; c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità; d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente; e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali; f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro; g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa; h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati. 4. Le disposizioni di cui comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo