Titolo I

Art. 8

In vigore dal 8 dic 1987
1. Alla fine dell' è aggiunto il seguente comma: "6. Agli accordi concernenti il personale in servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si dà attuazione con provvedimenti di questi ultimi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-8

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