Titolo I

Art. 3

In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell' sono inseriti, tra i commi 2 e 5, i seguenti: "3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico. 4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-3

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